STATUTO ASSOCIAZIONE “AMICI DI NIK” Organizzazione di Volontariato (ODV)
Articolo 1. Preambolo
La associazione rappresenta l'evoluzione di un lungo cammino che ha le sue radici nella scelta di Alessandro Carrai e Paola Becagli, i genitori di Niccolò, un bambino “speciale” nato nel 2002, i quali hanno maturato a poco a poco la consapevolezza che la vita ha loro riservato un grande tesoro da far conoscere e scoprire agli altri. Essi hanno, così, gettato le basi di un impegno costante per costruire occasioni sempre nuove di solidarietà, di speranza e di apertura verso tutti coloro che nella vita si trovano in generale ad affrontare situazioni di limitazione e di sofferenza.
Il loro impegno dapprima è stato personale e spontaneo poi si è esteso sempre di più grazie all'aiuto generoso e disinteressato di una rete di amici e di parenti e con l'aiuto di altri gruppi, enti ed associazioni.
Da questa crescente consapevolezza è nato un grande sogno che ha condotto Alessandro, Paola e tanti amici a realizzare progetti di solidarietà e di amicizia e a intessere legami con un grande numero di persone senza porsi limiti di distanze, lingua, culture per creare una rete di amicizia e di reciproco aiuto fra tante persone e condividere questo grande ideale.
Articolo 2 Denominazione, sede e durata
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “Amici di Nik ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”.
L’associazione, che ha sede legale nel Comune di Empoli all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell’Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.
L’eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale si trasferisca all’interno del Comune di Empoli. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.
Amici di Nik è una organizzazione di volontariato - ODV -.
L’associazione ha durata illimitata. L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro.
Articolo 3 Iscrizione al RUNTS
Fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
L’Acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) sarà inserito automaticamente nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente all’iscrizione nel RUNTS.
Articolo 4 Scopo, finalità e attività
L'associazione non ha scopo di lucro perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In particolare l’associazione si propone di:
• sensibilizzare, educare alle varie forme di diversità (per cultura, per nazionalità/razze, per religione, per abilità psico-fisica, per condizione sociale...)
• diffondere la cultura alla diversità affinché possa essere vissuta non come motivo di contrasto o disagio, ma come valore che aiuta a sviluppare il senso di accoglienza, integrazione, solidarietà;
• proporsi come opportunità di incontro, confronto e di condivisione nel nome di un bene comune che mette al centro la persona assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale che TUTTI HANNO BISOGNO DI TUTTI;
• raccogliere fondi per sostenere progetti di solidarietà sia mediante il sostegno a distanza che mediante iniziative promosse sul territorio. Tra i primi in particolare si menziona il sostegno che i fondatori dell'associazione hanno dato a partire dal 2006, mediante mandato diretto di suor Valeria Amato che opera come missionaria francescana in Africa (Cumura - Guinea Bissau), ad alcuni progetti specifici mirati al sostegno dei neonati e delle gestanti. In particolare si menzionano i progetti volti a: (1) prevenire la trasmissione del virus dell'HIV da madre a figlio mediante l'acquisto di quote latte da destinare ai bambini seguiti nel programma; (2) sostenere l’assistenza al parto e al taglio cesareo al fine di diminuire l’alta mortalità materna legata alla gravidanza e al parto.
L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
• iniziative di carattere sociale, informativo, formativo, di sensibilizzazione tese a sviluppare una cultura della solidarietà, del rispetto della diversità e delle differenze. Tra queste: Nik-day, Serata d'onore in compagnia di... e, partecipazione, su invito, ad incontri a tema presso Scuole, Parrocchie o durante Manifestazioni a carattere sociale o culturale correlabili.
• attività che mirano a favorire l’aggregazione sociale attraverso eventi di vario genere (eventi teatrali, animazioni, laboratori per adulti e bambini, attività varie che abbiano un fine ludico-didattico-educativo eventualmente in collaborazione con dirigenze scolastiche, comuni, enti, associazioni ecc…);
• attività editoriale: pubblicazione del Calendario della Solidarietà e pubblicazione Collana libri Amici di Nik e ogni altra pubblicazione il cui tema rispecchi gli scopi del presente articolo; bollettino online delle attività svolte o che sono in programma.
Per la realizzazione dei suddetti scopi l'associazione si avvarrà della collaborazione attiva con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento socio-culturale, nella prospettiva di costruire e sostenere “reti” di amicizia e di reciprocità.
L’associazione potrà inoltre:
• Perseguire finalità sociali, educative, ludiche, culturali, ricreative e sportive attraverso la gestione di attività nei campi del gioco, dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere.
• Partecipare attivamente a realizzare, gestire e promuovere manifestazioni ed incontri di natura ludica, culturale, ricreativa e sportiva.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Articolo 5 Risorse economiche
L'associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
• Contributi degli aderenti e di privati.
• Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali.
• Donazioni e lasciti testamentari.
• Entrate patrimoniali.
• Entrate derivanti da attività istituzionali, attività ad esse direttamente connesse o accessorie.
• Beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
• Fondo di dotazione iniziale versato dai fondatori in parti uguali.
• Quote associative
• Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea sulla base delle esigenze richieste dal programma deliberato e da essa determinate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono soggetti a rivalutazione, e non sono rimborsabili per alcun motivo.
L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.
Articolo 6 Bilancio di esercizio
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Articolo 7 Bilancio sociale e informativa sociale
Nel caso che l’associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di 100 mila euro annui o comunque superi le soglie previste dal Codice del Terzo Settore o dai suoi eventuali aggiornamenti, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Nell’eventualità che l’associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di 1 milione di euro annui o comunque superi le soglie previste dal Codice del Terzo Settore o dai suoi eventuali aggiornamenti, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Articolo 8 Ammissione e numero degli associati
Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato ed in ogni caso non inferiore al minimo stabilito per legge, tutti coloro che si riconoscono nelle finalità perseguite dall'associazione così come espresse nel presente statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro sono rappresentati presso l’Associazione madre da un singolo rappresentante.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.
A tutti i soci deve essere assicurata la possibilità di leggere o estrarre copia aggiornata dello statuto dell’associazione e degli eventuali regolamenti interni.
La richiesta di far parte dell'associazione presuppone nell'aderente la conoscenza dello statuto presente e delle finalità perseguite dall'associazione.
Hanno tutti diritto di voto.
Chi intende essere ammesso come socio deve versare la quota associativa secondo l'importo che sarà definito annualmente dal Consiglio Direttivo e riceverà la tessera annuale.
L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all’associazione.
Se a richiedere l’ammissione all’associazione è un soggetto minore d’età la domanda d’iscrizione dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.
Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all’associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati “soci ordinari”; coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e il presente statuto dell’associazione sono denominati “soci fondatori”.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
• l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
• nel caso di associazioni indicare il ruolo e i dati dell’associazione.
L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 9 Doveri e diritti dei soci
I soci hanno il diritto di:
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
• esaminare i libri sociali;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• frequentare i locali dell’associazione;
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
I soci hanno l’obbligo di:
• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
• comunicare all’associazione i loro recapiti e le eventuali variazioni.
Articolo 10 Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Il socio può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Articolo 11 Organi
Sono Organi dell'associazione:
• L'Assemblea dei soci.
• Il Consiglio Direttivo.
• Il Presidente.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Articolo 12 Assemblea
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato, persona fisica o associazione, ha un voto. Le associazioni affiliate sono rappresentate in Assemblea da un loro delegato.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata almeno una volta l’anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea dovrà essere tenuta, di norma, entro 30 giorni dalla convocazione
L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare ha le seguenti competenze inderogabili:
• nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• approva il bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulla esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento;
• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
• individua l’ente del Terzo Settore o l’altra organizzazioni di volontariato a cui devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’assemblea ordinaria:
• elegge il consiglio direttivo con un numero di preferenze non superiori a 3;
• elegge, se necessario il collegio dei revisori e gli altri eventuali organi associativi previsti dalla legge;
• delibera sul bilancio preventivo e bilancio consuntivo o rendiconto di cassa;
• approva il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
• formula proposte per il buon funzionamento dell’associazione.
L’assemblea straordinaria:
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulla esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento;
• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.
E’ ammesso l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita, per posta elettronica o altro mezzo telematico, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea al recapito elettronico risultante dal libro degli associati oppure, per posta cartacea, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in proprio o per delega.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti; le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Le delibere assembleari devono essere comunicate ai soci attraverso l’invio del relativo verbale ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.
Articolo 13 Organo di amministrazione
L’Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
E’ formato da un numero di membri non inferiore a cinque eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi, e per la prima volta nell’atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione eleggendo i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può eleggere altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incaricato ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
• La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti
• La predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione
• Predisporre l’eventuale regolamento interno.
• Fissare la quota annuale di associato.
• Eleggere il Presidente.
• Deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati.
• Fissare le norme per il funzionamento dell’associazione.
• Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea degli associati promuovendone e coordinandone le attività e autorizzando le spese.
• Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
• Effettuare, ai competenti uffici, tutte le comunicazioni previste dalle norme.
• Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati.
• Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
• Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
• Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
• Predisporre il Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
• Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita, per posta elettronica o altro mezzo telematico, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea al recapito elettronico risultante dal libro degli associati oppure, per posta cartacea, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
E’ ammesso l’intervento alla riunione del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo vengono conservati agli atti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 14 Il Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo.
Il Presidente, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Articolo 15 I libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
• libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se nominati, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta da inviarsi al Presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo.
Articolo 16 Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Articolo 17 Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Articolo 18 Organo di controllo
L’Organo di controllo è monocratico ed è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, pertanto la sua nomina e l’avvio della sua attività sono subordinate al verificarsi delle predette condizioni di legge.
Il componente dell’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 19 Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Il Revisore legale dei conti è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, pertanto la sua nomina e l’avvio della sua attività sono subordinate al verificarsi delle predette condizioni di legge.
Articolo 20 Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 21 Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente art. 20, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.
Articolo 23 Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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